I principi affermati dalla Corte di Cassazione nella importante sentenza che si allega - resa in materia di licenziamento per riduzione del personale e messa in mobilità - sono i seguenti:
a) la indicazione, nella comunicazione agli organismi sindacali di avvio della procedura di licenziamento per riduzione del personale, dei profili professionali del personale eccedente, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91, non è validamente integrata dalla sola indicazione delle generiche categorie degli operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti, mentre la conclusione, nell'ambito della procedura di consultazione, di un accordo tra il datore di lavoro ed i sindacati sul licenziamento collettivo non può ritenersi idonea a rendere irrilevanti, ai fini della legittimità dei licenziamenti, l'indicata carenza della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene le necessarie indicazioni sui profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento";
b) non è legittima l'adozione, nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali relativo all'attuazione di licenziamenti per riduzione di personale, dell'unico criterio di scelta consistente nella prossimità al pensionamento, se lo stesso non permette l'esauriente e unica selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento, in modo da poter essere applicato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro".