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Inquadramento del lavoratore ed ambizioni personali.

Con il provvedimento in allegato il Tribunale di Cremona, Sez. Lavoro, accogliendo le tesi degli Avv.ti Maria Pia VigilanteDario Belluccio e Cristina Paolillo, afferma che l'ambizione a progredire professionalmente non assurge a rango di diritto soggettivo e non dà luogo ad azione alcuna nei confronti del datore di lavoro. Non avendo il datore di lavoro posto in essere condotte illegittime, non vi è luogo neanche ad alcuna forma risarcitoria. Il Giudice statuisce anche in merito alle spese processuali applicando i parametri di cui al DM 20.07.12 , anche se parti rilevanti delle prestazioni sono state rese prima del 23.08.12 (Cass. Sez. Un. 17406/12).



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