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STALKING TRA CONIUGI
Sussiste il delitto di stalking anche tra coniugi non legalmente separati.
Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori occorre la reiterazione delle condotte minacciose e/o moleste idonee ad ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e paura per sé o per i propri cari o tali da costringerli ad alterare le proprie abitudini di vita.
ALLEGATI
Sentenza trib. penale di Bari »
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