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Connotazione del contratto a progetto
Nel giudizio patrocinato dagli Avv.ti Maria Pia Vigilante e Dario Belluccio il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, sottolinea che il prestatore di lavoro a progetto gestisce autonomamente la sua attività ma "nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente". Quindi, il prestatore a progetto è soggetto al potere di coordinamento del committente, che vale a mettere in evidenza il collegamento funzionale del rapporto con l'organizzazione del committente ed a distinguere il rapporto sia da un contratto di lavoro subordinato (importando per il collaboratore, non un obbligo di rimanere a disposizione, ma solo l'impegno ad eseguire la prestazione, a richiesta del committente, secondo le modalità di tempo di luogo predeterminate nel contratto) sia dal contratto d'opera (nel quale l'autonomia è piena, non subendo il condizionamento del potere di coordinamento). La novità, rispetto all'art. 409 n. 3 c.p.c., dell'obbligo delle parti di predeterminare per iscritto i contenuti e le forme del potere di coordinamento (art. 62 d.lgs. n. 276), da un canto, consente il rilievo in via immediata (sulla carta) delle vera natura del potere (se di mero coordinamento o direttivo); dall'altro, consente di registrare in modo più chiaro gli scostamenti del potere di coordinamento in esercizio dai contenuti e dalle forme pattuite, e rilevare più facilmente in concreto il trasmutare del coordinamento in eterodirezione.
Va inoltre osservato che l'esame della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 276 non consente di escludere che l'opera o il servizio non possa consistere anche in opere o servizi ripetuti nel tempo e collegati da un nesso funzionale, destinati a soddisfare un interesse durevole del committente, seppur contenuto nei limiti di realizzazione del progetto. Non può ritenersi, insomma, la temporaneità quale elemento caratteristico delle collaborazioni a progetto; semmai, essendo la prestazione del collaboratore in funzione del perseguimento di un risultato, l'attività richiesta sarà ontologicamente collegata ad un particolare momento della sfera organizzativa/produttiva del committente.
ALLEGATI
Sentenza Trib. Roma - Sez. lavoro »
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